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Assicurazione obbligatoria dell'avvocato: il decreto attuativo

Scatta tra un anno (17 ottobre 2017) l’obbligo di assicurazione anche per gli avvocati.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 di ieri il decreto del ministero della Giustizia, firmato il 22 settembre 2016.

Il decreto individua cinque fasce di rischio: la A per l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a 30 mila euro per la quale è previsto un massimale minimo di 350 mila € per sinistro e per anno assicurativo. La fascia B, invece, riguarda l’attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso tra i 30 e i 70 mila €, per la quale è necessario un massimale minimo di 500 mila € per sinistro e per anno assicurativo. La fascia C riguarda, poi, l’attività svolta in forma individuale con fatturato superiore a 70 mila €, per la quale è necessario un massimale minimo pari a un milione di €. Nella fascia D rientra l’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato non superiore a 500 mila €, per la quale il massimale minimo previsto dal decreto è pari a un milione di € per sinistro con il limite di 2 milioni di € per anno assicurativo. La fascia E è relativa, poi, all’attività svolta in forma collettiva con un massimo di dieci professionisti e un fatturato superiore a 500 mila €: in questo caso, il massimale minimo previsto è di due milioni di euro per sinistro col limite di quattro milioni di euro per anno assicurativo. Infine, la fascia F riguarda l’attività svolta da avvocati sempre in forma collettiva con oltre dieci professionisti e un massimale minimo di 5 milioni di € per sinistro col limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l'efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso: deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l'obbligatoria retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

Assicurazione contro gli infortuni: professionale ed itinere

L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL. La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono:

•capitale caso morte: euro 100.000,00;
•capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
•diaria giornaliera da inabilità temporanea: € 50,00.

Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.